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Il diritto di accesso a scuola del minore straniero

La L. 40/1998, da cui deriva il T.U. sull'immigrazione del 1998, tutela il diritto di accesso a scuola dei minori stranieri. Tale diritto è confermato anche dalla legge n. 189/2002.

Le linee guida del 2006 sono state sostituite dalle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014. Tali linee guida distinguono tra alunni con cittadinanza non italiana, alunni con ambiente familiare non italofono, minori non accompagnati, figli di coppie miste, adozione internazionale e alunni di origine nomade (rom ecc.).

Secondo le linee guida del 2014, gli alunni con cittadinanza non italiana non possono di norma superare il 20% del totale degli iscritti ad ogni singola classe, limite confermato anche dalla circolare MIUR n.2/2010. Per quanto riguarda l'adozione internazionale, nel 2014 è stata emanata la nota miur n. 7443, la quale sottolinea che i bambini adottati internazionalmente subiscono da un lato dalle esperienze negative prima dell'adozione; dall'altro lato subiscono un distacco traumatico dalla loro cultura e dalle loro abitudini.

Questa nota individua delle aree critiche di intervento. Si tratta nello specifico di: bambini con difficoltà psicologiche ed emotive; bambini con bisogni speciali o particolari; pre adolescenza e adolescenza; identità etnica; italiano come L2; bambini con difficoltà di apprendimento; scolarizzazione nei paesi d'origine; età presunta. E' il caso di approfondire alcuni dei punti citati: quando i ragazzi arrivano in Italia in età adolescenziale o pre-adolescenziale, possono presentare particolari problematiche relative all'età; per quanto riguarda l'identità etnica menzionata sopra, bisogna integrare l' identità etnica originaria con quella acquisita, un processo che non sempre è facile. Per quanto riguarda l'italiano come L2, bisogna considerare che i bambini adottati internazionalmente sono caratterizzati da una modalità di apprendimento sottrattiva, nel senso che l'italiano si sostituisce alla lingua madre, la quale viene pian piano dimenticata. I bambini potrebbero trovarsi a corto di parole. I bambini con difficoltà di apprendimento possono essere bambini con problematiche di salute, con disabilità, o bambini adottati ad un'età superiore ai 6 anni. Per quanto riguarda la scolarizzazione nei paesi di origine, si fa riferimento al fatto che i bambini possono provenire da paesi con alti tassi di analfabetismo o da paesi in cui l'istruzione obbligatoria inizia sette anni e non a 6 come in Italia. Quando si parla di età presunta, si tratta di bambini non iscritti all'anagrafe al momento della nascita.

Sempre la stessa nota MIUR n. 7443/2014, rispetto alle suddette aree di critiche di intervento, individua tre ambiti di intervento: l'ambito amministrativo/burocratico, all'interno del quale il processo di iscrizione delle famiglie viene reso più flessibile nelle modalità di presentazione delle domande; l'ambito comunicativo/relazionale per cui la scuola individua un insegnante referente ed un facilitatore linguistico per l'italiano come L2. Sempre all'interno di questo ambito, la scuola mette in atto un percorso di accoglienza. Il terzo ambito è quello della continuità del percorso formativo individualizzato dell'alunno in tutti gli ordini e gradi scolastici.

Sempre la stessa nota stabilisce che nella scuola dell'infanzia e primaria sia auspicabile che l'inserimento a scuola avvenga non prima delle 12 settimane dall'arrivo in Italia. Invece, per quanto riguarda la scuola secondaria, l'inserimento non dovrebbe avvenire prima delle 4 - 6 settimane.

Ecco le slide:

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Panoramica della normativa
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Adozione internazionale
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Aree critiche di intervento
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Ambiti di intervento
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Inserimento a scuola