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Intervista al dott. Kissàch, il massimo esperto italiano di inclusione scolastica


Dottor Kissàch, ci può spiegare la differenza tra il d.lgs. 66/2017 e il 96/2019?
Il d.lgs. 96/2019 modifica alcuni punti del d.lgs. 66/2017.
Quali, in particolare?
Secondo il 96/2019, i criteri dell'ICF devono essere utilizzati come base anche nella fase di accertamento della condizione di disabilità. Inoltre, nello stesso decreto è stata snellita la commissione medica incaricata della redazione del profilo di funzionamento.
Quali e quanti sono gli operatori indicati nel decreto?
Sono tre, massimo 4: la prima figura è il neuropsichiatra infantile o lo specialista della patologia, mentre le altre due figure vengono scelte tra terapista della riabilitazione, psicologo e assistente sociale (o pedagogista, o altro rappresentante dell'ente locale). Inoltre, è prevista la partecipazione dei genitori, dell'alunno (nella massima misura possibile) e dell'istituzione scolastica (nella figura del D.S. o di insegnante specializzato di sostegno (nel d.lgs. 66/2017 si parlava semplicemente di un rappresentante dell'istituzione scolastica, scelto preferibilmente tra i docenti.
Ma scusi, ma mi sta venendo un dubbio: la commissione medica è la stessa sia per quanto riguarda l'accertamento della disabilità che per la redazione del Profilo di Funzionamento?
No, assolutamente! Come si legge nell'articolo 5 del d.lgs. 96/2019, il quale modifica l'art. 4 del d.lgs. 66/2017, la commissione per l'accertamento (il quale si svolgerà all'INPS), è composta da un medico legale (che assume le funzioni di presidente) e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche. Tengo a precisare che la commissione che redige il profilo di funzionamento si chiama Unità di Valutazione Multidisciplinare.
Parliamo di Profilo di Funzionamento, ma cos'è?
Esso ingloba la Diagnosi Funzionale ed il PDF.
E per quanto riguarda il P.E.I.?
Esso deve essere redatto in forma provvisoria entro il mese di giugno ed in forma definitiva entro ottobre. Deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione e deve specificare il numero di ore necessarie per il sostegno, e tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativo-didattici (art. 6). Il PEI è inoltre definito come facente parte del Progetto Individuale. Il Progetto Individuale diventa quindi definitivamente lo strumento che riassume e raccoglie tutti gli interventi pensati come pdv (Progetto di Vita) della persona.
Dottore, un attimo. Ci chiarisce questi termini? Progetto di Vita, Progetto Individuale... Il progetto individuale è previsto dall'art. 14, L. 328/2000, ed è un tentativo da parte del legislatore, di realizzare, per ogni persona disabile, un progetto "olistico", che cerca di guardare ai vari aspetti della vita e del benessere della persona e della sua famiglia, in un'ottica quindi di miglioramento della qualità della vita (non solo della persona disabile ma, appunto, di tutta la famiglia). Il Progetto Individuale viene redatto dall'ente locale (=Comune) su richiesta della famiglia, raccoglie i vari documenti della persona disabile (Profilo di Funzionamento, PEI, interventi a carico dell'A.S.P., interventi a carico dell'ente locale - direttamente o tramite accreditamento - e sostegni economici e di altra natura. Alla redazione del Progetto Individuale collabora anche un insegnante dell'istituzione scolastica dell'alunno. Il Progetto Individuale porta quindi allo sviluppo di un progetto che tende a migliorare le diverse aree di vita della persona, in un'ottica di intervento a lungo termine, anche oltre la fine del percorso di studi (quindi, un intervento che continui anche durante la vita professionale).
Dottore, c'è anche molta confusione tra le sigle: GLO, GLI, GLHO.... ci potrebbe fornire un chiarimento?
Certamente! Il GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo) è sempre stato lasciato in ombra dalla normativa e si è avuta l'impressione che esso dovesse essere, prima o poi, sostituito dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione). In realtà, per fortuna, nel d.lgs. 96/2019 viene chiarito il rapporto tra il GLHO (che nel nuovo decreto si chiama GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica) e il GLI: infatti, mentre il GLO opera a livello dei singoli alunni, il GLI a livello di istituto. Inoltre, CTS (Centri Territoriali di Supporto) e Scuole Polo ricevono nel decreto una rinnovata importanza.
Altre sigle, tanto per complicare la situazione: GLIR, GIT....
Hahaha! Allora, il GLIR è il gruppo per l'inclusione che opera a livello regionale, il GIT opera a livello di ciascun ambito di ciascuna provincia, mentre il GLI e il GLO già li abbiamo esaminati.
Ma in tutto questo caos, alla fine chi è che fa la richiesta delle ore di sostegno?
E' il GLO che fa la quantificazione delle ore per ciascun alunno, e la richiesta viene inoltrata dal D.S. al GIT. Il GIT può esprimere parere difforme. Al momento però, purtroppo, né il GIT né la redazione dei documenti su base ICF risultano ancora essere stati implementati.
Va bene, ringraziamo per il momento il dott. Kissàch, il quale ci fornirà maggiori dettagli sull'argomento in seguito. Grazie dottore.
Grazie a voi per l'attenzione.