La Costituzione italiana

Cosa dice la nostra Costituzione in materia di istruzione?


Gli articoli principali della Costituzione Italiana in materia di istruzione sono l'art. n. 9, il n. 33 ed il n. 34.
Un principio molto importante, sancito dall'art. 33, è costituito dalla libertà d'insegnamento. Infatti, lo stesso articolo recita che "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Tale libertà d'insegnamento è sancita anche dall'art. 1 del T.U. in materia di istruzione, ovvero il D. Lgs. 297/94. Chiaramente, la libertà di insegnamento non può riguardare le convinzioni personali opinabili, non può avere funzioni propagandistiche di tesi che vanno contro il dettato costituzionale, e deve tenere conto del buon costume e della pubblica incolumità.

Secondo il dettato costituzionale (art. 33, co. 2), la libertà riguarda la scuola anche dal punto di vista strutturale, nel senso che lo Stato detta norme generali sull'istruzione, ma poi le singole istituzioni scolastiche godono di autonomia scolastica (didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo, così come sancito dall'art. 21 L. 59/97 e dal cosiddetto "regolamento dell'autonomia scolastica" (DPR 275/99), che hanno portato alla modifica del titolo V (parte II) della Costituzione, e precisamente all'introduzione del concetto di autonomia scolastica nell'art. 117.

La libertà strutturale cui si è accennato consiste anche nel fatto che lo Stato non detiene il monopolio circa la realizzazione di scuole, la quale può essere perseguita da altri soggetti, come ad esempio regioni, province, ed anche privati. Le scuole non statali possono essere paritarie o non paritarie. Benché nel dettato costituzionale venga espressamente menzionato che le scuole possono essere costituite da privati senza oneri per lo Stato, questo passaggio va letto come "senza oneri AGGIUNTIVI" in quanto le scuole paritarie ricevono un contributo statale che permette loro di svolgere la loro funzione pubblica. Pur finanziando le scuole paritarie, lo Stato, in proporzione, spende sempre meno per un bambino iscritto alla paritaria che per uno iscritto alla scuola statale.

La libertà, analizzando l'art. 34 della Costituzione, va considerata anche come "libertà d'istruzione", in quanto ogni cittadino è libero di scegliere la scuola che vuole, e - anche se privo di mezzi - può, se capace e meritevole, raggiungere i gradi più alti di istruzione. L'istruzione è quindi obbligatoria e gratuita, il ché rafforza il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della costituzione. L'uguaglianza può essere considerata in due modi: uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale. Mentre, secondo il principio dell'uguaglianza formale, nessuno può essere trattato in maniera differente in base per es. al sesso, alla religione o alla razza, il principio di uguaglianza sostanziale afferma che non è possibile trattare allo stesso modo persone in situazioni del tutto diverse tra loro. Per esempio, se una persona con svantaggio economico o un disabile non ottenesse un aiuto da parte dello Stato, sarebbe in effetti discriminato.